STATUTO SOCIALE
dell'Associazione
FILO ROSSO ONLUS
articolo 1
Denominazione, durata e sede
E' costituita a norma del Codice Civile
un'associazione non lucrativa di utilità sociale con la denominazione di "Filo Rosso
o.n.l.u.s.".
L'associazione ha durata illimitata e ha sede sul territorio nel comune di Lavis (TN), in
via Furli al n° 24.
articolo 2
Scopo
L'associazione persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e svolge attività esclusivamente
nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria
L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle
sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra
istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con
altre istituzioni.
articolo 3
Soci - criteri di ammissione e di esclusione
Sono soci dell'associazione coloro che hanno
sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in
quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro
perseguimento.Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti
dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà
determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di
ogni anno e valida per l'anno successivo.
L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante
comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote sono intrasferibili.
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è
deliberata dal Consiglio direttivo. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano
cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non
possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Il Consiglio Direttivo
potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della
quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi del comma 1 del presente art.
articolo 4
Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito
da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
articolo 5
Organi dell'associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente
articolo 6
Assemblea
L'assemblea è costituita da tutti i soci di
cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno
una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio
direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e
sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione:
- il bilancio dell'esercizio sociale;
L'assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio direttivo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle
modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci
almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione .
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Non è ammissibile la delega per farsi rappresentare all'assemblea dei soci.
In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il
voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono
valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in
seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che
in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
articolo 7
Consiglio Direttivo
L'associazione è amministrata da un Consiglio
direttivo composto da 5 membri. Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi
membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su
richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza
della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il consigliere che, senza
giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo
decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione
successiva, in ordine alla sua sostituzione .Il consigliere così nominato resterà in
carica sino alla successiva assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che
straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a
uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a
membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali
dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera
sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione
annuale sull'esercizio della gestione.
articolo 8
Presidente
Il Consiglio direttivo nella prima riunione
provvede a nominare il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi,
con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e
postali.
Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali
delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri
devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di
chiederne, a loro spese, estratti.
Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di
cassa tenendo aggiornata la contabilità.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro
verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi
membri.
Articolo 9
Esercizi sociali e bilancio
19) L'esercizio sociale si chiude al 31
dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il
bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione
a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima
ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la
realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 10
Scioglimento e liquidazione
L'associazione si scioglie per delibera
dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori
stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori,
tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui
all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione
non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il
patrimonio residuo.
Articolo 11
Norme applicabili
Per tutto quanto qui non previsto si applicano
le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4
dicembre 1997 N. 460. e successive modificazioni.
Letto, approvato dall'assemblea straordinaria
dei soci in data 23 novembre 2004